La chiave
Immaginate l’Adozione come una casa spoglia con dentro il nuovo nucleo familiare. La famiglia nascente entra e chiude l’uscio.
I genitori biologici, però, hanno ancora la facoltà di aprire ed “entrate” fin quando il Tribunale non emana il decreto di Affido pre adottivo.
Attraverso quel documento, il giudice consegna alla coppia la CHIAVE che permette loro di chiudere la porta e gettare le basi per costruire il nido.
L’affido pre adottivo, infatti, blinda/sbarra, tiene legalmente al sicuro bambino e coppia e l’adozione non può più essere revocata.
Non lo dico io, lo afferma la legge: “Nel caso in cui sia in atto l’affido pre adottivo, lo stato di adottabilità NON PUÒ ESSERE REVOCATO” Art.21 della 1.184/1983.
Anche il riconoscimento, se già in atto l’affitto pre adottivo, è nullo. La legge, infatti, afferma che:
“Avvenuta la dichiarazione di adottabilità e l’affido pre adottivo, il riconoscimento è PRIVO DI EFFICACIA”. Art. 11 della I. 184/1983.
I fatti OGGETTIVI sono i seguenti:
Siamo diventati affidatari pre adottivi PRIMA che la famiglia biologica effettuasse il riconoscimento tardivo.
La legge 184/83 dice -come detto sopra- che quando il riconoscimento avviene dopo i tempi stabiliti, questo è PRIVO DI EFFICACIA. L’affido pre adottivo, inoltre, non è mai stato impugnato ed è, quindi, divenuto definitivo. L.184/1983
– La famiglia biologica chiede la REVOCA dello stato di adottabilità e la ottiene. La legge 184/83 dice che, se è in atto l’affido pre adottivo l’adottabilità NON può essere revocata.
Ma l’adottabilità è stata comunque revocata.
Quindi, in sintesi, siamo davanti a due violazioni di legge: il riconoscimento tardivo e la revoca dello stato di adottabilità sono stati emessi CONTRA LEGEM perché già era in atto un decreto di affido pre adottivo.
La porta è stata forzata. Noi tre siamo ancora dentro la casa. In attesa che la giustizia ci restituisca la chiave che ci à stata ingiustamente sottratta.
Questa, è in breve la ricostruzione dei fatti oggettivi.